Art. 23

Cooperazione con altri paesi

In vigore dal 3 apr 2014
Cooperazione con altri paesi 1.   Possono partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario: a) cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di paesi in via d'adesione, paesi candidati, potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei Consigli di associazione, o in accordi simili; b) cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di paesi appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE; c) cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di altri paesi europei, previa conclusione di accordi bilaterali con tali paesi. 2.   I volontari e le organizzazioni partecipanti che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provenienti dai paesi cooperanti rispettano a loro volta i principi generali di cui all'. 3.   La cooperazione coi paesi partecipanti di cui al paragrafo 1 è basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da concordarsi con tali paesi.
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