Art. 21

Tipologie di intervento finanziario e procedure d'esecuzione

In vigore dal 3 apr 2014
Tipologie di intervento finanziario e procedure d'esecuzione 1.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   L'assistenza finanziaria di cui al presente regolamento può assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Ai fini dell'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale relativo all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2. Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo della relativa spesa totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione, tenendo conto se del caso dell'esito della valutazione delle esigenze, e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il programma di lavoro annuale definisce altresì la partecipazione dei paesi terzi conformemente alle condizioni di cui all'.
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