Art. 19

Beneficiari finanziari

In vigore dal 3 apr 2014
Beneficiari finanziari L'assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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