Art. 18
Azioni ammissibili
In vigore dal 3 apr 2014
Azioni ammissibili
1. Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le azioni di cui all', incluse le misure necessarie per la loro attuazione e le necessarie misure volte a rafforzare il coordinamento fra l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e altri programmi rilevanti a livello nazionale e internazionale, sulla base delle buone prassi esistenti.
2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e realizzarne gli obiettivi.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione a norma dell', tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea, purché riguardino gli obiettivi generali dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni (e relativa interconnessione con i sistemi presenti e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettore e relative attrezzature), e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione.
Storico versioni
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