Art. 16

Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

In vigore dal 3 apr 2014
Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario 1.   La Commissione istituisce e gestisce la Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che riunisce: a) i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all'iniziativa; b) le organizzazioni di invio e d'accoglienza; c) rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo. 2.   In particolare, la Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario: a) facilita le interazioni e costituisce una piattaforma per lo scambio delle conoscenze, la consultazione e la divulgazione di informazioni, lo scambio di buone prassi nonché la valutazione delle necessità di cui all', paragrafo 3; b) facilita la costituzione di partenariati e l'elaborazione di progetti comuni concernenti attività di mobilitazione e di rafforzamento delle capacità cui partecipano organizzazioni di invio dell'Unione e organizzazioni d'accoglienza dei paesi terzi; c) costituisce una base per la realizzazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nell'ottica di garantire miglioramenti continui come pure un monitoraggio e una valutazione efficaci; d) offre opportunità di volontariato online nell'ambito di progetti relativi all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
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