Art. 9
Norme e procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
In vigore dal 3 apr 2014
Norme e procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. Sulla base delle pertinenti pratiche esistenti, la Commissione definisce norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e d'accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di aiuto umanitario in paesi terzi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla definizione di norme concernenti:
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un quadro di competenze per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei volontari in quanto giovani professionisti o professionisti esperti,
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disposizioni volte a garantire pari opportunità e l'assenza di discriminazioni nel processo di individuazione e selezione,
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disposizioni volte a garantire il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese d'accoglienza da parte delle organizzazioni di invio e d'accoglienza,
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norme relative ai partenariati tra le organizzazioni di invio e d'accoglienza,
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disposizioni per il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con le pertinenti iniziative dell'Unione già in essere.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alla definizione delle procedure seguenti:
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le procedure da seguire per l'individuazione, la selezione e la necessaria preparazione pre-mobilitazione dei candidati volontari, incluso se del caso l'apprendistato,
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disposizioni relative alla mobilitazione e alla gestione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, inclusi tra l'altro la supervisione sul campo, la fornitura di un sostegno continuo sotto forma di orientamento, tutoraggio e formazioni supplementari, le necessarie condizioni di lavoro e il sostegno post-mobilitazione,
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la copertura assicurativa e le condizioni di vita dei volontari, inclusa la copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di viaggio come pure di altre spese pertinenti,
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le procedure da seguire prima, durante e dopo la mobilitazione per garantire l'obbligo di diligenza e misure di protezione e sicurezza appropriate, tra cui protocolli di evacuazione medica e piani di sicurezza relativi all'evacuazione di emergenza dai paesi terzi, incluse le necessarie procedure di collegamento con le autorità nazionali,
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procedure relative al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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