Art. 7
Obiettivi operativi
In vigore dal 3 apr 2014
Obiettivi operativi
1. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue i seguenti obiettivi operativi:
a)
contribuire all'aumento e al miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
—
il numero di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dotati delle necessarie qualifiche mobilitati o pronti alla mobilitazione e il numero di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che hanno portato a termine il proprio contratto di mobilitazione,
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il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari forniti nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e il costo medio per ogni persona raggiunta,
—
il livello di soddisfazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario mobilitati come pure delle organizzazioni di invio e d'accoglienza per quanto concerne l'effettivo contributo umanitario dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sul campo;
b)
migliorare le capacità, conoscenze e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari nonché dei termini e delle condizioni del loro ingaggio.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
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il numero di candidati volontari formati e di volontari che hanno superato con successo la valutazione al termine della formazione,
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il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme e le procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
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il livello di soddisfazione dei volontari formati e mobilitati come pure delle organizzazioni di invio e d'accoglienza per quanto concerne la qualità della formazione, il livello delle conoscenze e delle competenze dei volontari nonché il rispetto e l'adeguatezza delle norme e delle procedure relative alla gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
c)
potenziare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
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il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità nei paesi terzi,
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la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità,
—
il livello di soddisfazione del personale delle organizzazioni d'accoglienza e dei volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità per quanto concerne la qualità e l'efficacia delle azioni condotte;
d)
comunicare i principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
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il numero, il tipo e i costi delle attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;
e)
aumentare la coerenza e l'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
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il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate,
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il numero e il tipo di azioni di assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari,
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la diffusione e la riproduzione delle norme e delle procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario da parte di altri programmi di volontariato.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati mediante atti delegati conformemente alla procedura di cui all' per tenere conto dell'esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti.
Storico versioni
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