Art. 5
Principi generali
In vigore dal 3 apr 2014
Principi generali
1. Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nonché in conformità del Consenso europeo sull'aiuto umanitario.
2. Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rispondono alle necessità umanitarie delle comunità locali e ai requisiti delle organizzazioni d'accoglienza e contribuiscono a migliorare l'efficacia del settore umanitario.
3. La protezione e la sicurezza dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono una priorità.
4. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove progetti congiunti e partenariati transnazionali basati sulle esigenze fra i volontari di diversi paesi che partecipano all'iniziativa e le organizzazioni che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa, come indicato all'.
Storico versioni
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