Art. 3
Definizioni
In vigore dal 3 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «volontario»: una persona che scelga, liberamente e senza scopo di lucro, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio di una comunità e della società in generale;
b) «candidato volontario»: una persona ammissibile ai sensi dell', paragrafo 3, a candidarsi per partecipare alle azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
c) «Volontario europeo per l'aiuto umanitario»: un candidato volontario che sia stato selezionato, formato secondo norme, procedure e criteri di riferimento specifici, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario in paesi terzi;
d) «aiuto umanitario»: attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;
e) «paese terzo»: un paese al di fuori dell'Unione in cui hanno luogo attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi della lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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