Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 3 apr 2014
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: 1) alla selezione, alla formazione e alla mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi; 2) ad azioni che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei Volontari dell'Unione, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi; 3) ad azioni, all'interno e al di fuori dell'Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi ai fini dell'aiuto umanitario.
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