Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 3 apr 2014
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
1)
alla selezione, alla formazione e alla mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
2)
ad azioni che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei Volontari dell'Unione, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
3)
ad azioni, all'interno e al di fuori dell'Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi ai fini dell'aiuto umanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:375:oj#art-2