Art. 10

Dispositivo di certificazione per l'invio e l'accoglienza di organizzazioni

In vigore dal 3 apr 2014
Dispositivo di certificazione per l'invio e l'accoglienza di organizzazioni 1.   La Commissione elabora un dispositivo di certificazione mediante atti di esecuzione, se del caso con la partecipazione di partner umanitari, che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme e le procedure di cui all', e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione la procedura relativa al funzionamento dei dispositivi di certificazione basandosi sui pertinenti dispositivi e procedure di certificazione esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Nell'elaborazione del dispositivo di certificazione, la Commissione cerca di creare sinergie con gli strumenti di partenariato della Commissione nel settore umanitario e con le norme umanitarie esistenti, in un'ottica di semplificazione amministrativa. Il dispositivo di certificazione è inclusivo e non discriminatorio nei confronti di qualsiasi tipo di organizzazione ammissibile. 3.   Le organizzazioni di invio di volontari sono ammissibili alla certificazione se: a) rispettano le norme e le procedure di cui all'; b) sono attive nell'ambito dell'aiuto umanitario quale definito all', lettera d); e c) se appartengono ad una delle seguenti categorie: i) organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell'Unione; ii) organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; iii) organizzazioni non governative senza scopo di lucro stabilite nei paesi di cui all' alle condizioni fissate in tale articolo e in base agli accordi ivi menzionati; iv) organismi di diritto pubblico a carattere civile stabiliti nei paesi di cui all' alle condizioni fissate in tale articolo e in base agli accordi ivi menzionati; v) Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 4.   Le organizzazioni di paesi terzi sono ammissibili come organizzazioni d'accoglienza se: a) aderiscono alle norme e alle procedure di cui all'; b) sono attive nel campo dell'aiuto umanitario quale definito all', lettera d); e c) appartengono ad una delle seguenti categorie: i) organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese; ii) organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di un paese terzo; iii) agenzie ed organizzazioni internazionali. 5.   Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d'accoglienza possono realizzare le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro. 6.   Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze, le organizzazioni di invio da certificare possono beneficiare di un'assistenza tecnica intesa a rafforzare la loro capacità di partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e di garantire il rispetto delle norme e delle procedure di cui all'. Le organizzazioni d'accoglienza da certificare possono altresì beneficiare dell'assistenza di cui al primo comma nel contesto delle azioni di cui all'. 7.   Dopo la certificazione, la Commissione pubblica senza indugio l'elenco delle organizzazioni di invio e d'accoglienza certificate.
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Dispositivo di certificazione per l'invio e l'accoglienza di organizzazioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/375) — Testo vigente | Portale Normativo