Art. 11
Individuazione e selezione dei candidati volontari
In vigore dal 3 apr 2014
Individuazione e selezione dei candidati volontari
1. Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio dei volontari, dalle organizzazioni d'accoglienza o da altri operatori pertinenti, le organizzazioni d'invio certificate individuano e selezionano candidati volontari a fini di formazione.
2. L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure di cui all' e sono conformi ai principi di non discriminazione e pari opportunità.
3. Possono candidarsi come volontari le seguenti categorie di persone, che abbiano un'età minima di diciotto anni:
a)
i cittadini dell'Unione,
b)
i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione; e
c)
i cittadini di paesi di cui all', paragrafo 1, alle condizioni stabilite in tale articolo.
Storico versioni
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