Art. 4

Pagamento di diritti e onorari

In vigore dal 27 mar 2014
Pagamento di diritti e onorari 1)   L’Agenzia stabilisce le modalità di pagamento di diritti e onorari, descrivendo a quali condizioni essa effettua l’imposizione delle operazioni di certificazione e dei servizi. L’Agenzia pubblica i termini nel sito Internet dell’Agenzia. 2)   Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente. 3)   Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo. 4)   Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 8 punti percentuali. 5)   Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato. 6)   L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia versato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi forniti dall’Agenzia, a meno che il richiedente abbia corrisposto nel frattempo i suddetti importi.
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