Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 mar 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;
b) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi forniti dall’Agenzia diversi dalla certificazione o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso;
c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica di certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;
d) «servizio»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, diverse da operazioni di certificazione, compresa la fornitura di merci;
e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio fornito dall’Agenzia;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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