Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 mar 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a)   «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione; b)   «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi forniti dall’Agenzia diversi dalla certificazione o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso; c)   «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica di certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione; d)   «servizio»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, diverse da operazioni di certificazione, compresa la fornitura di merci; e)   «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio fornito dall’Agenzia;
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