Art. 3

Determinazione di diritti e onorari

In vigore dal 27 mar 2014
Determinazione di diritti e onorari 1)   I diritti e gli onorari sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia in conformità al presente regolamento. 2)   Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per suo conto. 3)   Diritti e onorari sono espressi e riscossi in euro. 4)   Gli importi di cui alle parti I e II dell’allegato sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nella parte IV dell’allegato. 5)   In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per le operazioni di certificazione effettuate nell’ambito di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.
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