Art. 6
Indicazione dell’importo
In vigore dal 27 mar 2014
Indicazione dell’importo
1) Il richiedente può chiedere una stima finanziaria per gli importi da versare.
2) Se il richiedente chiede una stima finanziaria o una modifica di quest’ultima, l’attività è sospesa fino a quando la corrispondente stima è stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.
3) Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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