Art. 8
Termini di pagamento
In vigore dal 27 mar 2014
Termini di pagamento
1) I diritti di cui alle tabelle da 1 a 4 della parte I sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365o del diritto annuo applicabile per giorno.
2) I diritti di cui alla tabella 5 della parte I dell’allegato, sono riscossi per domanda.
3) I diritti di cui alla tabella 6 della parte I dell’allegato, sono riscossi per periodo di 12 mesi.
4) I diritti relativi alle organizzazioni di cui alle tabelle da 7 a 11 della parte I dell’allegato sono riscossi come segue:
a)
i diritti relativi all’approvazione sono riscossi per domanda;
b)
i diritti relativi alla sorveglianza sono riscossi per periodi di 12 mesi;
c)
ogni modifica intervenuta nell’organizzazione che ne condiziona l’approvazione comporta il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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