Art. 8

Termini di pagamento

In vigore dal 27 mar 2014
Termini di pagamento 1)   I diritti di cui alle tabelle da 1 a 4 della parte I sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365o del diritto annuo applicabile per giorno. 2)   I diritti di cui alla tabella 5 della parte I dell’allegato, sono riscossi per domanda. 3)   I diritti di cui alla tabella 6 della parte I dell’allegato, sono riscossi per periodo di 12 mesi. 4)   I diritti relativi alle organizzazioni di cui alle tabelle da 7 a 11 della parte I dell’allegato sono riscossi come segue: a) i diritti relativi all’approvazione sono riscossi per domanda; b) i diritti relativi alla sorveglianza sono riscossi per periodi di 12 mesi; c) ogni modifica intervenuta nell’organizzazione che ne condiziona l’approvazione comporta il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi.
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