Art. 6
Disposizioni generali
In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni generali
1. Il gestore del sistema di trasporto adotta azioni di bilanciamento volte a:
a)
mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;
b)
raggiungere una posizione di linepack di fine giornata nella rete di trasporto diversa da quella anticipata sulla base delle previsioni di immissioni e prelievi per quel giorno gas, coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.
2. Nell’adottare azioni di bilanciamento il gestore del sistema di trasporto tiene conto almeno delle seguenti informazioni riguardo alla zona di bilanciamento:
a)
le stime del gestore del sistema di trasporto relative alla domanda di gas nel corso e al termine del giorno gas per il quale l’azione o le azioni di bilanciamento sono valutate;
b)
le informazioni sulla nomina e l’allocazione nonché sui flussi di gas misurati;
c)
le pressioni del gas nella rete o nelle reti di trasporto.
3. Il gestore del sistema di trasporto intraprende azioni di bilanciamento mediante:
a)
la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine su una piattaforma di scambio, e/o
b)
l’utilizzo di servizi di bilanciamento.
4. Nel corso dell’esecuzione delle azioni di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto tiene conto dei seguenti principi:
a)
le azioni di bilanciamento sono intraprese in modo non discriminatorio;
b)
le azioni di bilanciamento tengono conto di qualsiasi obbligo che incombe sui gestori del sistema di trasporto ai fini di gestire una rete di trasporto economica ed efficiente.
Storico versioni
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