Art. 8

Servizi di bilanciamento

In vigore dal 26 mar 2014
Servizi di bilanciamento 1.   Il gestore del sistema di trasporto è autorizzato a ottenere servizi di bilanciamento per le situazioni in cui prodotti standardizzati di breve termine non saranno o non sono in grado di fornire l’effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità degli scambi di prodotti standardizzati di breve termine. 2.   Al fine di realizzare azioni di bilanciamento mediante l’uso di servizi di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto nell’acquistare tali servizi tiene conto almeno dei seguenti elementi: a) le modalità tramite le quali i servizi di bilanciamento mantengono la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi; b) i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto ai tempi di reazione di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine. c) il costo stimato dell’acquisto e dell’uso di servizi di bilanciamento rispetto al costo stimato dell’uso di qualsiasi prodotto standardizzato di breve termine disponibile; d) l’area in cui il gas deve essere immesso; e) i requisiti di qualità del gestore del sistema di trasporto; f) in quale misura l’acquisto e l’uso di servizi di bilanciamento può influire sulla liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine. 3.   I servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria, in conformità alle norme nazionali applicabili, in particolare: a) prima dell’assegnazione di un contratto per un servizio di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto pubblica un bando di gara non ristretto, indicando l’oggetto, il campo di applicazione e le relative istruzioni per gli offerenti, per consentire loro di partecipare alla procedura di gara; b) i risultati sono pubblicati senza pregiudicare la protezione delle informazioni commercialmente sensibili e i singoli risultati sono comunicati a ciascun offerente. 4.   In determinate circostanze l’autorità nazionale di regolamentazione può approvare una procedura trasparente e non discriminatoria diversa da una gara pubblica. 5.   A meno che una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione consenta una maggiore durata di un servizio di bilanciamento, la durata di tale servizio non supera un anno e la data di inizio si situa entro un periodo di dodici mesi dal relativo impegno vincolante delle parti contraenti. 6.   Il gestore del sistema di trasporto procede annualmente ad un riesame dell’utilizzo dei propri servizi di bilanciamento al fine di valutare se i prodotti standardizzati di breve termine disponibili possano soddisfare meglio i requisiti operativi del gestore del sistema di trasporto e se l’uso di servizi di bilanciamento possa essere ridotto per l’anno successivo. 7.   Il gestore del sistema di trasporto pubblica annualmente le informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.
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Servizi di bilanciamento (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo