Art. 10
Piattaforma di scambio
In vigore dal 26 mar 2014
Piattaforma di scambio
1. Ai fini dell’approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine, il gestore del sistema di trasporto effettua gli scambi su una piattaforma di scambio che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a)
fornisce un sostegno sufficiente per tutto il giorno gas sia agli scambi tra gli utenti della rete, sia ai gestori del sistema di trasporto per intraprendere adeguate azioni di bilanciamento mediante lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine adeguati;
b)
fornisce un accesso trasparente e non discriminatorio;
c)
fornisce servizi garantendo parità di trattamento;
d)
garantisce l’anonimato degli scambi almeno fino alla conclusione della transazione;
e)
fornisce un elenco dettagliato delle offerte di acquisto e di vendita in corso a tutte le controparti;
f)
garantisce che tutti gli scambi siano debitamente notificati al gestore del sistema di trasporto.
2. Il gestore del sistema di trasporto si adopera per garantire che i criteri di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti almeno su una piattaforma di scambio. Se non è stato in grado di garantire il rispetto dei criteri summenzionati in almeno una piattaforma di bilanciamento, il gestore del sistema di trasporto adotta le misure necessarie per l’istituzione di una piattaforma di bilanciamento o di una piattaforma di bilanciamento comune ai sensi dell’.
3. Dopo che ogni scambio è stato concluso, il gestore della piattaforma di scambio mette a disposizione delle controparti interessate dettagli sufficienti a conferma dello scambio.
4. La controparte è responsabile della presentazione della notifica di scambio al gestore del sistema di trasporto ai sensi dell’, a meno che la responsabilità sia assegnata al gestore della piattaforma di scambio o a terzi, in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio.
5. Il gestore della piattaforma di scambio:
a)
pubblica l’andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita dopo ogni scambio senza ritardi indebiti; o
b)
fornisce al gestore del sistema di trasporto le informazioni nel caso in cui tale gestore decida di pubblicare l’andamento del prezzo marginale di acquisto e del prezzo marginale di vendita. Il gestore del sistema di trasporto pubblica tali informazioni dopo averne ricevuto la richiesta senza ritardi indebiti.
Se vi è più di un gestore della piattaforma di scambio nella stessa zona di bilanciamento si applica la lettera b).
6. Il gestore della piattaforma di scambio consente lo scambio su tale piattaforma unicamente a condizione che gli utenti della rete abbiano il diritto di effettuare notifiche di scambio.
7. Il gestore del sistema di trasporto informa senza ritardi indebiti il gestore della piattaforma di scambio se l’utente della rete perde il diritto di effettuare notifiche di scambio a norma degli accordi contrattuali in vigore, il che può comportare la sospensione del diritto dell’utente della rete di operare scambi sulla piattaforma di scambio, fatte salve le altre soluzioni a cui potrebbe ricorrere il gestore della piattaforma in tal caso, in conformità alle norme applicabili della piattaforma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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