Art. 5
Notifiche di scambio e allocazioni
In vigore dal 26 mar 2014
Notifiche di scambio e allocazioni
1. Il trasferimento di gas tra due portafogli di bilanciamento all’interno di una zona di bilanciamento è effettuato tramite notifiche di scambio in vendita e in acquisto presentate al gestore del sistema di trasporto per il giorno gas.
2. Il calendario di presentazione, revoca e modifica delle notifiche di scambio è definito dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante con gli utenti della rete, tenendo conto dei tempi, se del caso, per processare le notifiche di scambio. Il gestore del sistema di trasporto consente agli utenti della rete di presentare notifiche di scambio vicino al momento in cui lo scambio diventa effettivo.
3. Il gestore del sistema di trasporto riduce al minimo il tempo necessario per processare le notifiche di scambio. Il tempo necessario per processare una notifica non supera trenta minuti, salvo nei casi nei quali il tempo in cui lo scambio diventa effettivo permette di aumentare fino a due ore il tempo per processarla.
4. Una notifica di scambio contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
il giorno gas nel quale il gas è trasferito;
b)
l’identificazione dei portafogli di bilanciamento in questione;
c)
se si tratta di una notifica di vendita o di acquisto;
d)
il quantitativo notificato, espresso in kWh/g per un quantitativo notificato su base giornaliera o in kWh/h per un quantitativo notificato su base oraria, come richiesto dal gestore del sistema di trasporto.
5. Se riceve una serie corrispondente di notifiche di scambio di vendita e di acquisto e i quantitativi notificati sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato ai portafogli di bilanciamento in questione:
a)
come prelievo dal portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete che effettua la notifica di vendita; e
b)
come immissione nel portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete che effettua la notifica di acquisto.
6. Se i quantitativi di notifica di cui al paragrafo 5 non sono uguali, il gestore del sistema di trasporto alloca il quantitativo notificato inferiore specificato nella notifica di scambio pertinente o respinge entrambe le notifiche di scambio. La norma applicabile è definita dal gestore del sistema di trasporto nel contratto di trasporto o altro accordo vincolante.
7. Un fornitore di servizi può agire per conto di un utente della rete ai fini del paragrafo 5, previa approvazione del gestore del sistema di trasporto.
8. Un utente della rete può effettuare una notifica di scambio in un giorno gas indipendentemente dal fatto di aver presentato una nomina per tale giorno gas.
9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano, mutatis mutandis, agli operatori del sistema di trasporto che effettuano scambi in conformità all’, paragrafo 3, lettera a).
Storico versioni
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