Art. 4

Principi generali

In vigore dal 26 mar 2014
Principi generali 1.   Gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da minimizzare la necessità per gli operatori del sistema di trasporto di intraprendere le azioni di bilanciamento definite nel presente regolamento. 2.   Le norme di bilanciamento stabilite in conformità al presente regolamento riflettono il reale fabbisogno del sistema poiché tengono conto delle risorse disponibili per i gestori del sistema di trasporto e incentivano gli utenti della rete a bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo efficiente. 3.   Gli utenti della rete hanno la possibilità di sottoscrivere un accordo vincolante con il gestore del sistema di trasporto che consenta loro di trasmettere le notifiche di scambio indipendentemente dal fatto di aver sottoscritto un contratto di capacità di trasporto. 4.   Se in una zona di bilanciamento è attivo più di un gestore di sistema di trasporto, il presente regolamento si applica a tutti i gestori di sistemi di trasporto attivi all’interno della zona suddetta. Nel caso in cui la responsabilità di mantenere le loro reti di trasporto bilanciate sia stata trasferita ad un altro organismo, il presente regolamento si applica a tale organismo in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali applicabili.
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