Art. 7
Prodotti standardizzati di breve termine
In vigore dal 26 mar 2014
Prodotti standardizzati di breve termine
1. I prodotti standardizzati di breve termine sono scambiati per una consegna su base infragiornaliera o su base day-ahead, sette giorni alla settimana in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio quali definite tra il gestore della piattaforma di scambio e il gestore del sistema di trasporto.
2. La controparte che propone lo scambio è la controparte che presenta un’offerta di vendita o di acquisto sulla piattaforma di scambio e la controparte che accetta lo scambio è la controparte che accetta l’offerta.
3. Quando è oggetto di scambio un prodotto title:
a)
una controparte presenta una notifica di acquisto e l’altra controparte presenta una notifica di vendita;
b)
entrambe le notifiche specificano il quantitativo di gas trasferito dalla controparte che presenta una notifica di vendita alla controparte che presenta una notifica di acquisto;
c)
quando si notifica un quantitativo su base oraria, esso si applica come valore forfettario a tutte le ore rimanenti del giorno gas a decorrere da un determinato orario d’inizio ed è uguale a zero per tutte le ore precedenti tale orario.
4. Quando è oggetto di scambio un prodotto locational:
a)
il gestore del sistema di trasporto determina i punti di entrata-uscita pertinenti o i relativi raggruppamenti che possono essere utilizzati;
b)
sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3;
c)
la controparte che propone lo scambio modifica il quantitativo di gas da immettere nella rete di trasporto o prelevare dalla stessa nel punto specifico di entrata o uscita, per un quantitativo pari al quantitativo notificato e fornisce prova al gestore del sistema di trasporto che il quantitativo è stato modificato di conseguenza;
5. Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal:
a)
le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) sono soddisfatte;
b)
un quantitativo notificato su base oraria è applicato alle ore del giorno gas a decorrere da un determinato orario di inizio fino a un determinato termine ed è pari a zero per tutte le ore precedenti l’orario d’inizio e per tutte le ore successive al termine.
6. Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal locational, sono rispettate le condizioni specificate al paragrafo 4, lettere a) e c), e al paragrafo 5.
7. Nel determinare i prodotti standardizzati di breve termine, i gestori del sistema di trasporto delle zone di bilanciamento adiacenti cooperano per determinare i prodotti pertinenti. Ciascun gestore del sistema di trasporto informa, senza ritardi indebiti, i gestori della piattaforma di scambio pertinente del risultato di tale cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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