Art. 7

Prodotti standardizzati di breve termine

In vigore dal 26 mar 2014
Prodotti standardizzati di breve termine 1.   I prodotti standardizzati di breve termine sono scambiati per una consegna su base infragiornaliera o su base day-ahead, sette giorni alla settimana in conformità alle norme applicabili della piattaforma di scambio quali definite tra il gestore della piattaforma di scambio e il gestore del sistema di trasporto. 2.   La controparte che propone lo scambio è la controparte che presenta un’offerta di vendita o di acquisto sulla piattaforma di scambio e la controparte che accetta lo scambio è la controparte che accetta l’offerta. 3.   Quando è oggetto di scambio un prodotto title: a) una controparte presenta una notifica di acquisto e l’altra controparte presenta una notifica di vendita; b) entrambe le notifiche specificano il quantitativo di gas trasferito dalla controparte che presenta una notifica di vendita alla controparte che presenta una notifica di acquisto; c) quando si notifica un quantitativo su base oraria, esso si applica come valore forfettario a tutte le ore rimanenti del giorno gas a decorrere da un determinato orario d’inizio ed è uguale a zero per tutte le ore precedenti tale orario. 4.   Quando è oggetto di scambio un prodotto locational: a) il gestore del sistema di trasporto determina i punti di entrata-uscita pertinenti o i relativi raggruppamenti che possono essere utilizzati; b) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3; c) la controparte che propone lo scambio modifica il quantitativo di gas da immettere nella rete di trasporto o prelevare dalla stessa nel punto specifico di entrata o uscita, per un quantitativo pari al quantitativo notificato e fornisce prova al gestore del sistema di trasporto che il quantitativo è stato modificato di conseguenza; 5.   Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal: a) le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) sono soddisfatte; b) un quantitativo notificato su base oraria è applicato alle ore del giorno gas a decorrere da un determinato orario di inizio fino a un determinato termine ed è pari a zero per tutte le ore precedenti l’orario d’inizio e per tutte le ore successive al termine. 6.   Quando è oggetto di scambio un prodotto temporal locational, sono rispettate le condizioni specificate al paragrafo 4, lettere a) e c), e al paragrafo 5. 7.   Nel determinare i prodotti standardizzati di breve termine, i gestori del sistema di trasporto delle zone di bilanciamento adiacenti cooperano per determinare i prodotti pertinenti. Ciascun gestore del sistema di trasporto informa, senza ritardi indebiti, i gestori della piattaforma di scambio pertinente del risultato di tale cooperazione.
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