Art. 40
Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti del gestore del sistema di trasporto
In vigore dal 26 mar 2014
Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti del gestore del sistema di trasporto
I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a fornire al gestore del sistema di trasporto informazioni sulle immissioni e i prelievi misurati su base giornaliera e infragiornaliera nel sistema di distribuzione conformemente alle disposizioni in materia di informazioni di cui all’, paragrafi da 2 a 6, e agli . Tali informazioni vengono fornite al gestore del sistema di trasporto entro un tempo sufficiente affinché questi possa trasmetterle agli utenti della rete.
Storico versioni
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