Art. 34

Immissioni e prelievi effettuati su base infragiornaliera

In vigore dal 26 mar 2014
Immissioni e prelievi effettuati su base infragiornaliera 1.   Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l’allocazione dell’utente della rete equivale al quantitativo confermato, il gestore del sistema di trasporto non è obbligato a fornire altre informazioni oltre alla quantità confermata. 2.   Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l’allocazione dell’utente della rete non equivale al quantitativo confermato, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla misurazione dei loro flussi, almeno per le immissioni e i prelievi aggregati misurati su base infragiornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto: a) ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall’inizio del giorno gas G; oppure b) ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento. 3.   I primi aggiornamenti coprono almeno quattro ore di flussi di gas nel giorno gas G. Tali aggiornamenti vengono trasmessi senza ritardi indebiti ed entro quattro ore dal verificarsi del flusso di gas e non oltre le ore 17:00 UTC (ora solare) o le ore 16:00 UTC (ora legale). 4.   Il momento in cui trasmettere il secondo aggiornamento è definito previa approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione ed è pubblicato dal gestore del sistema di trasporto. 5.   Il gestore del sistema di trasporto può chiedere agli utenti della rete di indicare a quali delle informazioni di cui al paragrafo 2 essi hanno accesso. In base alla risposta ricevuta, il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete le informazioni a cui non hanno accesso, conformemente ai paragrafi da 2 a 4. 6.   Qualora il gestore del sistema di trasporto non sia responsabile della ripartizione del quantitativo di gas tra gli utenti della rete nell’ambito della procedura di allocazione, in deroga al paragrafo 2, il gestore comunica almeno le informazioni relative alle immissioni e i prelievi aggregati come minimo due volte al giorno gas G, per tale giorno gas G.
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Immissioni e prelievi effettuati su base infragiornaliera (Art. 34 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo