Art. 35

Prelievi misurati su base giornaliera

In vigore dal 26 mar 2014
Prelievi misurati su base giornaliera 1.   Se si applica la variante 1 del modello di informazioni, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla ripartizione dei loro flussi misurati, almeno per i prelievi aggregati misurati su base giornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto: a) ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall’inizio del giorno gas G; oppure b) ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento. 2.   Ogni aggiornamento è trasmesso entro due ore dalla fine dell’ultima ora dei flussi di gas.
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Prelievi misurati su base giornaliera (Art. 35 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo