Art. 39

Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione e della parte o delle parti responsabili delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto

In vigore dal 26 mar 2014
Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione e della parte o delle parti responsabili delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto 1.   Ogni gestore del sistema di distribuzione associato a una zona di bilanciamento e ogni parte responsabile delle previsioni comunicano al gestore del sistema di trasporto presente nella zona di bilanciamento corrispondente le informazioni necessarie affinché quest’ultimo sia in grado di trasmetterle agli utenti della rete ai sensi del presente regolamento. Tali informazioni comprendono le immissioni e i prelievi nel sistema di distribuzione, indipendentemente dal fatto che tale sistema faccia parte o meno della zona di bilanciamento. 2.   Le informazioni, il formato e la procedura per la loro trasmissione sono definiti in collaborazione dal gestore di sistema di trasporto, dal gestore del sistema di distribuzione e dalla parte responsabile delle previsioni, come opportuno, al fine di assicurare la regolare trasmissione di informazioni agli utenti della rete da parte del gestore del sistema di trasporto a norma del presente capo, e in particolare delle condizioni di cui all’, paragrafo 1. 3.   Tali informazioni sono fornite al gestore del sistema di trasporto nello stesso formato definito ai sensi delle norme nazionali applicabili e sono coerenti con il formato utilizzato da quest’ultimo per trasmettere le informazioni agli utenti della rete. 4.   L’autorità nazionale di regolamentazione può chiedere al gestore del sistema di trasporto, al gestore del sistema di distribuzione e alla parte responsabile della previsione, di proporre un meccanismo di incentivazione per quanto riguarda la messa a disposizione di previsioni precise dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera; tale meccanismo soddisfa i criteri definiti per il gestore del sistema di trasporto dall’, paragrafo 4. 5.   L’autorità nazionale di regolamentazione, previa consultazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori del sistema di distribuzione interessati, designa la parte responsabile delle previsioni per zona di bilanciamento. A tale parte spetta la responsabilità di prevedere i prelievi misurati su base non giornaliera degli utenti della rete e, ove appropriato, la successiva allocazione. Tale parte può essere un gestore del sistema di trasporto, un gestore del sistema di distribuzione o un terzo.
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Obblighi informativi in capo ai gestori del sistema di distribuzione e della parte o delle parti responsabili delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto (Art. 39 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo