Art. 42
Obblighi informativi in capo alla parte responsabile delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto
In vigore dal 26 mar 2014
Obblighi informativi in capo alla parte responsabile delle previsioni nei confronti del gestore del sistema di trasporto
1. La parte responsabile delle previsioni comunica al gestore del sistema di trasporto le previsioni dei prelievi misurati su base non giornaliera e le successive allocazioni, conformemente agli obblighi informativi di cui agli . Tali informazioni vengono fornite al gestore del sistema di trasporto entro un tempo sufficiente affinché questi possa trasmetterle agli utenti della rete e, ai fini delle previsioni del giorno prima e infragiornaliere dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera, vengono trasmesse entro un’ora prima del termine di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il gestore del sistema e la parte responsabile delle previsioni convengano che un momento successivo sia sufficiente a trasmettere tali informazioni dal gestore del sistema di trasporto agli utenti della rete.
2. La metodologia per la previsione dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera si basa su un modello statistico di previsione della domanda, in cui a ciascun prelievo misurato non giornalmente viene assegnato un profilo di prelievo, consistente in una formula della variazione della domanda di gas rispetto a variabili quali la temperatura, il giorno della settimana, la tipologia di cliente e i periodi festivi. La metodologia è soggetta a consultazioni prima della sua adozione.
3. Una relazione sulla precisione delle previsioni dei prelievi degli utenti della rete misurati su base non giornaliera viene pubblicata dalla parte responsabile delle previsioni almeno ogni due anni.
4. Ove opportuno, il gestore del sistema di trasporto fornisce i dati relativi ai flussi di gas in un tempo sufficiente per consentire alla parte responsabile delle previsioni di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.
5. I paragrafi da 2 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alla variante 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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