Art. 5
Determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio gamma secondo il metodo delta plus
In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio gamma secondo il metodo delta plus
1. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), i requisiti di fondi propri per il rischio gamma sono calcolati secondo una procedura che prevede la seguente sequenza di fasi:
a)
per ogni singola opzione o per ogni singolo warrant viene calcolato un impatto gamma;
b)
gli impatti gamma delle singole opzioni o dei singoli warrant che si riferiscono allo stesso tipo distinto di sottostante sono sommati;
c)
il valore assoluto della somma di tutti i valori negativi risultanti dalla fase b) fornisce i requisiti di fondi propri per il rischio gamma. I valori positivi risultanti dalla fase b) non sono presi in considerazione.
2. Ai fini della fase di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impatto gamma è calcolato secondo la formula di cui all'allegato I.
3. Ai fini della fase di cui al paragrafo 1, lettera b), un tipo distinto di sottostante è:
d)
per i tassi di interesse nella stessa valuta, ciascuna fascia di scadenza di cui alla tabella 2 dell'articolo 339 del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
per gli strumenti di capitale e gli indici azionari, ciascuno dei mercati definiti nelle norme da elaborare ai sensi dell'articolo 341, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
f)
per valute estere e oro, ciascuna coppia di valute e l'oro;
g)
per le merci, le merci considerate identiche a quelle di cui alla definizione dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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