Art. 7

Condizioni di applicazione del metodo di scenario

In vigore dal 12 mar 2014
Condizioni di applicazione del metodo di scenario Gli enti possono utilizzare il metodo di scenario se soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) dispongono di un'unità di controllo del rischio che controlla il rischio del portafoglio di opzioni dell'ente e ne comunica i risultati alla dirigenza; b) hanno comunicato alle autorità competenti una gamma predefinita di esposizioni da coprire con questo metodo in modo uniforme nel tempo; c) integrano i risultati del metodo di scenario nella segnalazione interna alla dirigenza dell'ente. Ai fini della lettera c), gli enti definiscono esattamente le posizioni che sono soggette al metodo di scenario, ivi compresi il tipo di prodotto o il desk e il portafoglio individuati, il metodo specifico di gestione del rischio che si applica a tali posizioni, l'applicazione informatica dedicata che si applica a tali posizioni e la motivazione dell'assegnazione di tali posizioni al metodo di scenario rispetto alle posizioni assegnate ad altri metodi.
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