Art. 4
Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo delta plus
In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo delta plus
1. Quando gli enti che optano per l'applicazione del metodo delta plus per le opzioni e i warrant il cui gamma è una funzione continua del prezzo del sottostante e il cui vega è una funzione continua della volatilità implicita («opzioni e warrant continui»), i requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta sulle opzioni o sui warrant sono pari alla somma dei seguenti requisiti:
a)
requisiti di fondi propri relativi alla derivata parziale del delta con riferimento al prezzo del sottostante, che per le opzioni e i warrant è pari alla derivata parziale del delta con riferimento al rendimento a scadenza dell'obbligazione sottostante e per le swaptions è pari alla derivata parziale del delta con riferimento al tasso swap;
b)
requisito relativo alla derivata parziale prima del valore dell'opzione o del warrant con riferimento alla volatilità implicita.
2. La volatilità implicita è pari al valore della volatilità nella formula di determinazione del prezzo dell'opzione o del warrant, per cui dato un certo modello di determinazione del prezzo e dato il livello di tutti gli altri parametri osservabili del prezzo, il prezzo teorico dell'opzione o del warrant è pari al suo valore di mercato, dove il «valore di mercato» è inteso nel senso dell', paragrafo 4.
3. I requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta connessi alle opzioni o ai warrant non continui sono determinati come segue:
a)
se le opzioni o i warrant sono stati acquistati, come il valore massimo tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i)
il valore di mercato dell'opzione o del warrant, inteso nel senso dell', paragrafo 4;
ii)
l'importo equivalente al delta ponderato per il rischio, inteso nel senso dell', paragrafo 1, lettera b);
b)
se le opzioni o i warrant sono stati venduti, come il valore massimo tra zero e la differenza tra i seguenti importi:
i)
il pertinente valore di mercato dell'attività sottostante, che è o pari al massimo pagamento possibile alla data di scadenza, se contrattualmente fissato, o pari al valore di mercato delle attività sottostanti o al valore nozionale effettivo se contrattualmente non è stato fissato alcun pagamento massimo;
ii)
l'importo equivalente al delta ponderato per il rischio, inteso nel senso dell', paragrafo 1, lettera b).
4. Il valore gamma e il valore vega utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri sono calcolati utilizzando un modello di determinazione del prezzo adeguato ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1, dell'articolo 352, paragrafo 1, e dell'articolo 358, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se non possono essere calcolati né il valore gamma né il valore vega conformemente al presente paragrafo, il requisito patrimoniale per i rischi diversi dal rischio delta è calcolato conformemente al paragrafo 3.
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