Art. 3

Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo semplificato

In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo semplificato 1.   Per gli enti che applicano il metodo semplificato i requisiti di fondi propri relativi ai rischi diversi dal rischio delta delle opzioni call e put o dei warrants sono pari all'importo più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti valori: a) l'importo lordo descritto nei paragrafi da 2 a 5; b) l'importo equivalente al delta ponderato per il rischio, che è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il delta e poi moltiplicato per il pertinente fattore di ponderazione seguente: i) per il rischio specifico e generico su strumenti di capitale o per il rischio di tasso di interesse, conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) per il rischio di posizione in merce conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e iii) per il rischio di cambio conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Per le opzioni e i warrants che rientrano in una delle due categorie seguenti, l'importo lordo di cui al paragrafo 1 è determinato conformemente ai paragrafi 3 e 4: a) l'acquirente ha il diritto incondizionato di acquistare l'attività sottostante ad un prezzo prefissato alla data di scadenza o in qualsiasi momento prima della data di scadenza e il venditore ha l'obbligo di soddisfare la richiesta dell'acquirente («opzioni call o warrants semplici»); b) l'acquirente ha il diritto incondizionato di vendere l'attività sottostante secondo le stesse modalità descritte alla lettera a) («opzioni put o warrants semplici»). 3.   L'importo lordo di cui al paragrafo 1 è pari al valore massimo tra zero e il valore di mercato del titolo sottostante moltiplicato per la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specifico e generico del sottostante e detratto l'importo dell'eventuale profitto derivante dall'esecuzione immediata dell'opzione (« in the money »), se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'opzione o il warrant incorporano il diritto di vendere l'attività sottostante («put lungo») e sono connessi a partecipazioni nell'attività sottostante («posizione lunga nello strumento sottostante»); b) l'opzione o il warrant incorporano il diritto di acquistare l'attività sottostante («call lungo») e sono combinati con la promessa di vendere le partecipazioni nello strumento sottostante («posizione corta nell'attività sottostante»). 4.   Quando l'opzione o il warrant incorporano il diritto di acquistare l'attività sottostante (« call lungo») o il diritto di vendere l'attività sottostante (« put lungo») l'importo lordo di cui al paragrafo 1 è il minore dei due importi seguenti: a) il valore di mercato della garanzia sottostante moltiplicato per la somma dei requisiti per il rischio di mercato generico e specifico per l'attività sottostante; b) il valore della posizione determinata con il metodo del valore di mercato o con il metodo della valutazione con riferimento ad un apposito modello (mark-to-model) come previsto all'articolo 104, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 («valore di mercato dell'opzione o del warrant»). 5.   Per tutti i tipi di opzioni o warrant che non hanno le caratteristiche di cui al paragrafo 2, l'importo lordo di cui al paragrafo 1 è il valore di mercato dell'opzione o del warrant.
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