Art. 1
Determinazione dei requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants
In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione dei requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants
1. Gli enti calcolano i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in relazione ai rischi diversi dal rischio delta delle opzioni o dei warrants, come prescritto dall'articolo 329, paragrafo 3, dall'articolo 352, paragrafo 6, e dall'articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, in base a uno dei seguenti metodi:
a)
il metodo semplificato di cui agli del presente regolamento;
b)
il metodo delta plus di cui agli del presente regolamento;
c)
il metodo di scenario di cui agli del presente regolamento.
2. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri su base consolidata gli enti possono combinare l'uso di diversi metodi. A livello individuale gli enti possono combinare il metodo di scenario e il metodo delta plus solo alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 9.
3. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti procedono come segue:
a)
disaggregano i panieri di opzioni o di warrants nelle loro componenti fondamentali;
b)
disaggregano le opzioni cap, le opzioni floor e altre opzioni relative ai tassi d'interesse in una catena di opzioni indipendenti relative a periodi di tempo diversi (caplets e floorlets);
c)
trattano le opzioni e i warrants sullo swap su tasso di interesse fisso-variabile come opzioni o warrants sulla componente di interesse fisso dello swap;
d)
trattano le opzioni o i warrants che si riferiscono a più di un sottostante, tra quelli di cui all', paragrafo 3, come un paniere di opzioni o warrants in cui ciascuna opzione ha un unico sottostante distinto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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