Art. 31
Importi e pagamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario
In vigore dal 11 mar 2014
Importi e pagamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario
1. Per l’aiuto concesso per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all’ del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (21), il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all’ dello stesso regolamento.
2. Per il pagamento del prelievo di cui all’ del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (22), per un periodo di dodici mesi ai sensi della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (23), il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o aprile successivo al periodo considerato.
3. Per le spese di trasporto di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (24), il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell’offerta valida da parte dell’autorità competente.
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