Art. 11

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

In vigore dal 11 mar 2014
Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa 1.   A norma dell’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente al FEAGA, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l’euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità al capo V e alla normativa agricola settoriale. Per le decisioni di liquidazione dei conti di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri usano il primo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea dopo l’adozione delle decisioni in questione. Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma, in particolare per i programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 (18), le misure di promozione nel settore vitivinicolo e le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese per il quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica. 2.   Per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, per la redazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore.
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