Art. 10

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

In vigore dal 11 mar 2014
Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva 1.   La sospensione dei pagamenti di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica alle misure elencate nell’allegato V del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda le spese del FEAGA, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti: a) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile; b) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 1o dicembre, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile. 3.   Per quanto riguarda le spese del FEASR, si applicano i seguenti tassi di sospensione dei pagamenti: a) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 ottobre, l’1 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile; b) se i risultati dei controlli non sono stati comunicati entro il 15 gennaio, l’1,5 % delle spese per le quali le pertinenti informazioni non sono state trasmesse in tempo utile.
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