Art. 8

Adozione tardiva del bilancio dell’Unione

In vigore dal 11 mar 2014
Adozione tardiva del bilancio dell’Unione 1.   Per quanto riguarda il FEAGA, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’ del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi. 2.   Per quanto riguarda il FEASR, se all’apertura dell’esercizio finanziario il bilancio dell’Unione non è ancora stato adottato: a) i pagamenti intermedi di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono concessi in proporzione agli stanziamenti disponibili come percentuale delle dichiarazioni di spesa ricevute per ogni programma di sviluppo rurale. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nei pagamenti intermedi successivi; b) per quanto riguarda gli impegni di bilancio di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2103, le prime rate annuali dopo l’adozione dei programmi di sviluppo rurale rispettano l’ordine di adozione di tali programmi. Gli impegni di bilancio relativi alle rate annuali successive sono assunti secondo l’ordine dei programmi che hanno esaurito i rispettivi impegni. La Commissione può assumere impegni annuali parziali per i programmi di sviluppo rurale nel caso in cui gli stanziamenti di impegno disponibili siano limitati. Il saldo residuo per tali programmi è impegnato non appena si rendano disponibili stanziamenti di impegno aggiuntivi.
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