Art. 7

Compensazione da parte degli organismi pagatori

In vigore dal 11 mar 2014
Compensazione da parte degli organismi pagatori 1.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti. Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione delle dichiarazioni trasmesse dagli Stati membri, in conformità alle disposizioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   Gli importi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 che siano stati trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza sono dedotti dalla spesa corrispondente. 3.   Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) recuperati presso i beneficiari nell’ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo. 4.   Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che possono essere riutilizzati nell’ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione sulla liquidazione dei conti. 5.   Il finanziamento da parte del FEAGA è pari alle spese, calcolate in base ai dati comunicati dall’organismo pagatore, previa detrazione delle entrate eventuali originate dalle misure di intervento, convalidate dal sistema informatico posto in essere dalla Commissione e indicate dall’organismo pagatore nella propria dichiarazione delle spese.
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