Art. 5

Inosservanza del termine ultimo di pagamento

In vigore dal 11 mar 2014
Inosservanza del termine ultimo di pagamento 1.   Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in virtù delle eccezioni di cui all’, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre i termini di pagamento prescritti sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   Quando le spese pagate oltre i termini rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto dei termini non è operata alcuna riduzione dei pagamenti mensili. Quando le spese pagate oltre i termini superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre i termini sono ridotte secondo le seguenti modalità: a) le spese pagate nel primo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 10 %, b) le spese pagate nel secondo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %, c) le spese pagate nel terzo mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 45 %, d) le spese pagate nel quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 70 %, e) le spese pagate oltre il quarto mese successivo al mese in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %. 3.   In deroga al paragrafo 2, per i pagamenti diretti soggetti al massimale di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) si applicano le seguenti modalità: a) quando il limite di cui al paragrafo 2, primo comma, non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l’anno civile N entro il 15 ottobre dell’esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %; b) durante l’esercizio finanziario N + 1, i pagamenti diretti, diversi dai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e al regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), con riferimento all’anno civile N - 1 o ad anni precedenti, effettuati oltre i termini di pagamento prescritti, sono ammissibili al finanziamento del FEAGA soltanto se l’importo totale dei pagamenti diretti eseguiti entro l’esercizio finanziario N + 1, rettificato ove opportuno per gli importi precedenti all’adattamento di cui all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, non supera il massimale di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile N, a norma dell’ del medesimo regolamento; c) le spese che superano i massimali di cui alla lettera a) o alla lettera b) sono ridotte del 100 %. Per la verifica del rispetto della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, non si tiene conto degli importi dei rimborsi di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 4.   La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 2 e 3, e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate. Tuttavia, il primo comma non si applica alle spese che superano il massimale di cui al paragrafo 3, lettera b). 5.   Nell’ambito dei pagamenti mensili, il controllo del rispetto dei termini di pagamento è effettuato due volte nel corso dell’esercizio di bilancio: a) sulle spese effettuate fino al 31 luglio, b) sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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