Art. 40

Determinazione del tasso di cambio

In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione del tasso di cambio Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa dell’Unione, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore. Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente: a) nei casi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92; b) per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dall’applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (26); c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all’ del presente regolamento, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).
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