Art. 41

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni transitorie 1.   Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1290/2005 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1o gennaio 2015. 2.   Le misure elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1106/2010 non sono soggette al sistema di controlli stabilito nel titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del controllo delle spese anteriori all’esercizio finanziario 2014. 3.   Quando, nella normativa specifica, è fatto riferimento alle prescrizioni principali, secondarie o subordinate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, si applica l’, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento. 4.   Per i programmi di sviluppo rurale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005: a) le disposizioni dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano agli impegni di bilancio non utilizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio. All’ del medesimo regolamento, i riferimenti all’anno N + 3 si intendono come riferimenti all’anno N + 2; b) a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione sono assoggettati all’obbligo di rispettare l’importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l’intero periodo coperto dal programma interessato; c) ai fini dell’applicazione degli del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è quello stabilito all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i casi comunicati o da comunicare alla Commissione in relazione agli esercizi finanziari 2013 e 2014, di cui all’, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006, si continua a considerare l’esercizio finanziario del primo verbale di accertamento dell’irregolarità ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005. Ai casi per i quali non è stato stilato il primo verbale amministrativo o giudiziario di accertamento dell’irregolarità prima del 16 ottobre 2014 si applicano le disposizioni dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto concerne il FEASR, ai fini della liquidazione contabile a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le disposizioni dell’articolo 54, paragrafo 2, di tale regolamento si applicano a decorrere dalla liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario 2014.
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