Art. 38
Cauzioni
In vigore dal 11 mar 2014
Cauzioni
Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.
Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:
a)
per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se al momento del pagamento della cauzione l’evento si è verificato;
b)
per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;
c)
per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:907:oj#art-38