Art. 35

Importi connessi all’autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e al rimborso parziale di tale aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 11 mar 2014
Importi connessi all’autorizzazione a concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e al rimborso parziale di tale aiuto finanziario nazionale 1.   Per la richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale di cui all’ del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore è il termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Commissione, quale stabilito all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. 2.   Per il rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione ai sensi dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
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