Art. 29
Restituzioni alla produzione e aiuti specifici
In vigore dal 11 mar 2014
Restituzioni alla produzione e aiuti specifici
1. Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa dell’Unione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione. Nei casi in cui la destinazione non è richiesta, il fatto generatore è l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore.
2. Fatti salvi gli articoli da 30 a 33, per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione.
3. Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto.
4. Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e agli , il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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