Art. 30
Settore vitivinicolo
In vigore dal 11 mar 2014
Settore vitivinicolo
1. Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno per:
a)
la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto.
3. Per gli investimenti di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per l’innovazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.
4. Per le operazioni di vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:907:oj#art-30