Art. 30 · Settore vitivinicolo

Art. 30

Settore vitivinicolo

In vigore dal 11 mar 2014
Settore vitivinicolo 1.   Il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è concesso il sostegno per: a) la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Per l’aiuto alla distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola nel corso della quale è consegnato il sottoprodotto. 3.   Per gli investimenti di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per l’innovazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto. 4.   Per le operazioni di vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia verde.
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