Art. 1
Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori
In vigore dal 11 mar 2014
Condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori
1. Gli organismi pagatori incaricati di gestire e controllare le spese, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
a)
il controllo dell’ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell’Unione, prima di procedere all’ordine di pagamento;
b)
l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
c)
l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;
d)
la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell’Unione;
e)
l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione.
2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Per essere riconosciuti, inoltre, gli organismi pagatori devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti:
a)
ambiente interno;
b)
attività di controllo;
c)
informazione e comunicazione;
d)
monitoraggio.
Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.
Storico versioni
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