Art. 2

Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento

In vigore dal 11 mar 2014
Condizioni di riconoscimento degli organismi di coordinamento 1.   Ove siano riconosciuti più organismi pagatori, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, lo Stato membro interessato decide, mediante atto formale adottato a livello ministeriale, in merito al riconoscimento dell’organismo di coordinamento, dopo aver accertato che l’organizzazione amministrativa di tale organismo offre garanzie sufficienti in ordine alla sua capacità di svolgere i compiti di cui a detto articolo. 2.   Per ottenere il riconoscimento, l’organismo di coordinamento deve adottare procedure atte a garantire che: a) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate; b) le dichiarazioni destinate alla Commissione siano debitamente autorizzate prima della loro trasmissione; c) esista una pista adeguata di controllo a sostegno delle informazioni trasmesse alla Commissione; d) le informazioni ricevute e trasmesse siano archiviate in modo sicuro, in formato cartaceo o elettronico.
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