Art. 5
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
In vigore dal 11 mar 2014
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
1. Il piano aziendale di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve descrivere almeno:
a)
nel caso di aiuto all’avviamento a favore dei giovani agricoltori:
i)
la situazione di partenza dell’azienda agricola;
ii)
le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
iii)
i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
b)
nel caso di aiuto all’avviamento per attività non agricole nelle zone rurali:
i)
la situazione economica di partenza della persona o della micro — o piccola impresa che chiede il sostegno;
ii)
le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della micro — o piccola impresa;
iii)
i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda agricola o della micro — o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
c)
nel caso di aiuto all’avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole:
i)
la situazione di partenza dell’azienda agricola; e
ii)
i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della reddittività, quali investimenti, formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione.
2. Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008 (14), o equivalente.
Storico versioni
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