Art. 7

Misure agroambientali-clima

In vigore dal 11 mar 2014
Misure agroambientali-clima 1.   Gli impegni nell’ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l’estensivizzazione dell’allevamento devono essere rispondenti almeno ai seguenti requisiti: a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell’azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo; b) viene definita un’intensità di carico in relazione all’insieme degli animali dell’azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l’infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione. 2.   Gli impegni nell’ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono che: a) si allevino razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono; o b) si preservino risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica. Le seguenti specie di animali d’allevamento sono ammissibili al sostegno: a) bovini; b) ovini; c) caprini; d) equini; e) suini; f) uccelli. 3.   Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono se sono rispettate le seguenti condizioni: a) che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate; b) che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto; c) che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza; d) che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono. Le informazioni circa l’osservanza di tali condizioni devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale. 4.   Le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale. 5.   Le attività che rientrano nel tipo di impegni agro-climatici-ambientali di cui al presente articolo, paragrafi 1-4, non sono ammissibili al sostegno previsto dal regolamento 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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